Nuove notizie sono in arrivo per i praticanti avvocati: a decorrere dal 31 marzo 2022, secondo il Decreto n.80/2020 del Ministero della Giustizia dello scorso 9 giugno, tutti i tirocinanti per accedere alla professione di avvocato, dovranno frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione.
Questo decreto va a posticipare di 4 anni l’obbligo previsto dall’art. 10 del Decreto n. 17 del 2018, che disciplinava i corsi di formazione per accedere alla professione di avvocato, mettendo in atto le norme contenute nell’articolo 43, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il regolamento suddetto doveva entrare in vigore a partire da quest’anno, ovvero dal 31 marzo 2020, ma a quanto pare è stato posticipato di altri due anni.
Nuovi corsi di formazione obbligatori
Chi decide di intraprendere la “via del foro”, sa benissimo che per poter accedere alla professione di avvocato occorre essere in possesso della laurea in Giurisprudenza, effettuare corsi di formazione la cui durata minima è di 160 ore in 18 mesi e sostenere poi, l’esame finale di Stato.
La legge prevede che la frequenza sia obbligatoria per l’80%, le lezioni che si svolgeranno in via telematica sono ridotte a 50 ore, in aggiunta, sono previste due verifiche intermedie e l’esame finale.
Se il tirocinante non supererà l’esito finale dovrà ripetere nuovamente l’ultimo ciclo semestrale del corso di formazione e sostenere nuovamente l’esame di Stato.
Contenuti del corso di formazione
I corsi di formazione sono articolati in modo tale che i tirocinanti acquisiscano tutte le competenze necessarie per poter svolgere a dovere la professione di avvocato.
I corsi approfondiranno le seguenti materie:
- Diritto civile, penale e amministrativo;
- Diritto processuale civile, amministrativo e penale;
- Ordinamento e deontologia forense;
- Tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
- Tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- Teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- Diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- Organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- Profili contributivi e tributari della professione di avvocato;
- Previdenza forense;
- Elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.
I corsi sono così strutturati: novembre-aprile e maggio-ottobre.
Alla conclusione del corso, sono previste le verifiche da parte dei formatori e sono così suddivise:
- un test a risposta multipla su argomenti relativi alle varie materie;
- in caso di verifica intermedia le domande a risposta multipla sono 30;
- per la verifica finale il test è composto da 40 quesiti.
Le prove si intendono superate se il tirocinante risponde in maniera esatta per almeno ai due terzi dei quesiti posti.
In aggiunta, è doveroso sottolineare che per poter accedere alle verifiche intermedie occorre frequentare obbligatoriamente almeno l’80% dei corsi.
Per l’accesso alla verifica finale invece, bisogna superare i due test intermedi.
Il mancato superamento anche solo di un esame intermedio, obbliga il tirocinante a ripetere l’ultimo ciclo semestrale dei corsi e alla verifica del test al successivo appello.
Se invece è l’Esame di Stato che non si riesce a superare, occorrerà ripetere ugualmente l’ultimo ciclo semestrale del corso per poi sostenere nuovamente il test all’appello successivo.
Senza l’ultimo esame non sarà possibile ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.