Indennità di accompagnamento: cosa c’è da sapere

Quando si parla di forme di sostentamento, spesso viene citata l’indennità di accompagnamento. Pochi, però, sanno esattamente di cosa si tratta, quali sono i soggetti che possono richiederla e tutti gli aspetti burocratici da dover assolvere per ottenerla. Nel prosieguo dell’articolo, andremo a chiarire tutti gli aspetti che riguardano una delle forme assistenziali più importanti presenti nel nostro paese.

È bene precisare che l’indennità di accompagnamento viene riconosciuta a tutti quei soggetti invalidi o mutilati ai quali è stata accertata l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma e devono, quindi, avvalersi della costante presenza di un terzo soggetto. Per inoltrare la domanda di accompagnamento, di conseguenza, è indispensabile essere stati riconosciuti “invalidi civili totali”.

Come inoltrare correttamente la domanda all’INPS

A differenza di altre forme assistenziali, l’indennità di accompagnamento può essere richiesta anche se si è ancora in attività lavorativa, a patto che, a seguito di controlli mirati effettuati dall’INPS, emerga l’effettiva presenza di elementi gravi che ostacolano lo svolgimento di un’attività lavorativa. Non è quindi indispensabile aver raggiunto i classici requisiti relativi alla pensione d’anzianità per veder riconosciuta l’indennità.

Per ottenere l’indennità di accompagnamento bisogna essere cittadini italiani. Questa forma di sostentamento è riconosciuta anche per gli stranieri, a patto che rispettino i seguenti parametri: dimostrare di essere residenti stabilmente e continuativamente sul territorio italiano; essere in possesso di un permesso di soggiorno da almeno un anno; essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza.

Un ruolo di primaria importanza, per quanto ovvio, riguarda la corretta compilazione della richiesta, che deve essere inoltrata all’INPS, l’ente deputato a stabilire l’effettiva fattibilità della domanda, in maniera completa ed esaustiva. Non capita di rado, infatti, che la richiesta non venga accolta per qualche vizio di forma, qualche documento mancante o altri piccoli errori.

Onde evitare di incorrere in qualsivoglia tipologia di anomalia e vedere accolta – qualora sussistessero i requisiti –  la propria domanda celermente, è consigliato rivolgersi a degli esperti del mondo della previdenza, in grado di seguire l’utente “passo dopo passo” ed inoltrare correttamente la domanda della indennità di accompagnamento all’INPS. Il modo migliore per evitare perdite di tempo e snellire l’iter burocratico che, non di rado, si cela dietro questi tipi di richieste.

Indennità di accompagnamento: mensilità previste e somma erogabile

Vediamo, ora, quali sono le tempistiche di erogazione non appena ottenuto il placet da parte dell’ente previdenziale. Nella maggior parte dei casi, la prima mensilità viene erogata il mese successivo alla data in cui è stata presentata la domanda, ma esistono delle eccezioni. Può accadere, infatti, che il primo accredito decorra dalla data in cui è stilato il verbale da parte dell’equipe medica dell’INPS attestante l’effettiva invalidità del richiedente.

Per quanto concerne la sfera economica, è opportuno sottolineare come l’indennità di accompagnamento, a differenza di quanto avviene – ad esempio – per le pensioni di anzianità, preveda solo dodici mensilità: la tredicesima, di conseguenza, non viene erogata. Esiste, tuttavia, un aspetto estremamente positivo che la differisce da altre forme di sostentamento che, nella maggior parte dei casi, prevedono delle soglie di sbarramento in base al reddito percepito.

L’indennità di accompagnamento, in tal senso, non prevede alcun limite e viene erogata al di là del reddito percepito dal richiedente e dal nucleo famigliare al quale lo stesso appartiene. Passando all’aspetto economicamente più “pratico”, l’indennità di accompagnamento è cresciuta di un 0,5% rispetto allo scorso anno: da €.520.29 del 2020, è stata attualizzata agli attuali €.522,10. 

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione, poi, riguarda le eventuali sospensioni del riconoscimento della indennità, che si materializza nel caso in cui il soggetto venga ricoverato in una struttura pubblica per un periodo pari o superiore ai 30 giorni di calendario.