A partire dal 1° gennaio di quest’anno sono stati previsti dei nuovi limiti per la deduzione dei costi di noleggio di un’auto per i rappresentanti e gli agenti di commercio: si è passati, infatti, da 3.615 euro e 20 centesimi a 5.164 euro e 57 centesimi. La detraibilità dell’Iva 2018 per le spese sostenute per il noleggio di un’auto è indicata dal DPR 633 del 1972, che indica anche la percentuale di detrazione che può essere scaricata dai rappresentanti e dagli agenti in sede di dichiarazione dei redditi, pari al 100%.
Quali spese sono coinvolte?
Le spese per le quali si applica la deducibilità auto non sono solo quelle sostenute per il pagamento del noleggio, per cui è prevista una deduzione all’80%, ma anche le cosiddette spese accessorie che sono contemplate dai contratti a lungo termine. Ecco perché nel calcolo della deducibilità è indispensabile anche tenere conto delle spese per il soccorso stradale, per la polizza assicurativa, per la richiesta di un’auto sostitutiva, per la manutenzione ordinaria, per il bollo, per la manutenzione straordinaria, per la tassa di proprietà, per l’immatricolazione, per il cambio delle gomme e per la sostituzione dei freni. Anche in questo caso la deducibilità è pari all’80%, con la differenza che in questo caso non sono previsti dei limiti di spesa.
Quali veicoli possono essere noleggiati?
Le norme non prevedono alcun tipo di restrizione a proposito delle tipologie di veicoli che possono essere noleggiati per poter usufruire della deducibilità: i rappresentanti e gli agenti, quindi, sono liberi di scegliere tra le auto, gli autocaravan, i motorini e le moto. La deduzione viene riconosciuta a prescindere da quanto dura il contratto, visto che deve essere calcolata in funzione del periodo di riferimento.
Che cos’è la detraibilità dell’Iva
Per capire in che cosa consiste la detraibilità dell’Iva è necessario compiere un passo indietro e scoprire che cos’è l’Iva, vale a dire l’imposta sul valore aggiunto, che viene applicata alla maggior parte dei servizi e dei beni forniti o venduti. Nel caso in cui l’operazione riguardi l’attività di lavoro, subentra il diritto alla detrazione, che può essere esercitato senza vincoli, a condizione che vi sia una diretta inerenza tra l’attività che si svolge e la spesa che si sostiene. I termini di legge a questo proposito sono molto restrittivi, e le aliquote previste sono differenti. L’imposta sul valore aggiunto può essere detratta in tutti i casi in cui il diritto alla detrazione venga esercitato correttamente. L’Iva, cioè, deve essere addebitata a carico del soggetto a cui è stato fornito il servizio o che ha comprato il bene in fattura; per altro la detrazione avviene anche se la fattura di acquisto non è stata effettivamente pagata, e a prescindere dal fatto che l’Iva che il venditore ha incassato sia stata versata o meno all’erario.
Il diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione dell’Iva per il committente o cessionario è legato al momento in cui il prestatore o il cedente è tenuto a provvedere al versamento. Non è detto che tale diritto debba essere esercitato per forza all’atto di ricevimento della fattura: quello che conta è che sia rispettato il termine di presentazione della dichiarazione annuale in relazione al secondo anno che segue l’anno in cui il diritto alla detrazione si concretizza. Ovviamente, per le imprese che noleggiano un’auto a breve o lungo termine, sarà compito dell’amministrazione verificare il rispetto di tutti i parametri.