Il superbonus 110% poterà essere richiesto fino al 31 dicembre 2021, c’è quindi ancora molto tempo per farlo, ma molti ancora non hanno le idee chiare di cosa si tratti e, soprattutto, di chi possa richiederlo. Vediamo allora di fare chiarezza e di capire tutte le modalità di questa importante detrazione.
Superbonus 110%, in cosa consiste
Per capire in cosa consista questo superbonus abbiamo chiesto spiegazioni a degli esperti del settore, lo Studio Tecnico Ingegnere Giada Loreti.
Iniziamo subito col dire che chi fruirà del bonus potrà effettuare delle ristrutturazioni e detrarre il 110% delle spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico degli edifici e per quelli che riducono il rischio sismico, vediamo più nel dettaglio.
Col Decreto Rilancio è stato introdotto il superbonus, ovvero, una detrazione del 110% per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. La detrazione verrà spalmata su 5 rate che si potranno recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi dei 5 anni successivi agli interventi eseguiti.
Quando si può fruire del superbonus
Ora entriamo nel vivo dell’argomento, cercando di soddisfare tutti i dubbi che molti utenti hanno palesato in questi mesi.
Sono di due tipologie gli interventi che consentono di accedere al superbonus e riguardano tanto le singole unità immobiliari che i condomini. Restano di fatto escluse le nuove costruzioni. A poter fruire delle agevolazioni sono tutti gli edifici già esistenti a quali vengono apportati lavori di miglioria per quanto concerne le prestazioni termiche e quelli finalizzati a ridurre il rischio sismico, quindi se i lavori che intendete effettuare non rientrano in queste due categorie non si potrà beneficare della detrazione.
Efficientamento energetico
Rientrano in questa categoria tutti i lavori seguenti:
- isolamento termico inerente alle superfici opache inclinate, orizzontali o verticali che riguardino l’involucro dell’edificio con un’incidenza pari o superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità abitativa. I materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 emanato dal Ministro dell’Ambiente. Possono essere detratte le spese per un massimo di 40 mila euro moltiplicabili per le unità immobiliari di cui l’edifico si compone, con un minimo di 2 e un massimo di 8 unità. In caso le unità siano superiori a 8 la spesa scenderà a 30 mila euro. La spesa massima detraibile diventa di 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti con accesso autonomo anche se in un condominio.
- Interventi condominiali per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e per la produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione può essere fruita anche per le spese riguardanti lo smaltimento o la bonifica dei vecchi impianti. L’importo minimo della spesa, in questo caso, deve essere di 20 mila euro moltiplicabili per il numero delle unità immobiliari di cui l’edificio si compone, fino a un massimo di 8 unità e scende a 15 mila euro per quelli con un numero di unità maggiore di 8.
- Interventi per edifici singoli riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi le medesime caratteristiche di quelli per gli interventi condominiali, anche in questo caso spetta la detrazione per le spese di bonifica o smaltimento.
Spetta la detrazione del 110% anche per tutte le spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, ovvero, l’acquisto dei materiali, la progettazione e le spese professionali, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abitativi edilizi.
Ma non è tutto, spetta la detrazione anche per quegli interventi definiti “trainanti” quindi per quelli che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli che abbiamo elencato. In questo caso dobbiamo prestare attenzione alla data di inizio dei lavori trainanti e a quella di fine. Tra i lavori che possono fruire delle detrazioni vi sono:
- ulteriori lavori di riqualificazione energetica
- installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
- installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, nonché sistemi di accumulo a essa integrati.
Se si fruisce di altri incentivi pubblici non si può fruire di queste agevolazioni.
Interventi antisismici
Sono tutti quelli annoverati nell’attuale sismabonus con una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare, senza vincoli sul numero massimo di immobili. Il requisito fondamentale è che gli immobili si trovino nelle zone sismiche 1, 2 o 3. A queste detrazioni si aggiungono anche quelle che riguardano i sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Anche l’acquisto di case antisismiche, per un massimo di 96 mila euro, rientra nel bonus.
Chi può fruire del bonus
Tutte le persone fisiche, per un massimo di 2 unità immobiliari, oltre agli interventi su parti comuni condominiali.
La spesa deve essere sostenuta da condomini, persone fisiche, istituti autonomi di case popolari (IACP), cooperative di abitazione, ONLUS.
Come si evince ci sono diversi requisiti da soddisfare e la procedura, per quanto non sia particolarmente complessa, può risultare onerosa per molti. Il consiglio è quello di affidarsi a dei professionisti del settore anche per il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche così da non doversi trovare nella condizione di commettere errori che possano inficiare la richiesta del bonus.